Ristoranti / Additivi negli alimenti, in vigore l'ordinanza che ne regola l'uso
Martedì 02 Marzo 2010 20:57
Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull'aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari effettuate, nonché sull’eventuale presenza di allergeni. Tali informazioni devono essere rese immediatamente disponibili a richiesta dell'Autorità sanitaria. È quanto prevede l'ordinanza del ministero della Salute che detta "Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione" (pubblicata nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010).
Il provvedimento, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, disciplina l’utilizzo degli additivi e delle sostanze gassose nella ristorazione; nasce in seguito alle verifiche condotte da parte dei NAS (nuclei anti sofisticazione) su tutto il territorio nazionale in merito all’utilizzo, da parte di alcuni ristoratori, di miscele di additivi.
Obiettivo, garantire la sicurezza degli alimenti utilizzati nel settore. “Gli operatori del settore della ristorazione” afferma il sottosegretario alla Salute Martini in una nota “dovranno controllare le caratteristiche delle sostanze e degli ingredienti impiegati nella preparazione dei pasti informando adeguatamente il consumatore, in particolar modo per quanto riguarda la possibile presenza di allergeni”.
In base all’ordinanza, valida fino al 31 dicembre 2010, a chi opera nel settore della ristorazione è vietato: detenere e impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione; detenere e impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari per i quali non sono previste dosi massime, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'impiego di additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa vigente non ha stabilito dosi massime, è assoggettato al rispetto della normativa (Reg. CE n. 852/2004) nonché all'obbligo di informazione del consumatore. (fonte: presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero della salute)
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI ADDITIVI: LE NORME
Gli additivi alimentari sono sostanze deliberatamente aggiunte ai prodotti alimentari per svolgere determinate funzioni tecnologiche, ad esempio per colorare, dolcificare o conservare. Quelli che si trovano più spesso sulle etichette degli alimenti sono gli antiossidanti, gli emulsionanti, gli stabilizzanti, i conservanti e gli edulcoranti. In Europa gli additivi alimentari sono indicati sull’etichetta della confezione con un codice formato dalla lettera E seguita da un numero oppure con la loro denominazione chimica. Secondo la normativa europea, gli additivi devono essere autorizzati prima di poter essere utilizzati negli alimenti. Per ottenere l’autorizzazione, devono essere sottoposti a una valutazione di sicurezza dell’impiego proposto.
In base al Regolamento CE 1333/2008, richiamato dall'ordinanza, un additivo alimentare può essere incluso negli elenchi comunitari (allegati II e III del regolamento) e pertanto immesso sul mercato e utilizzato, solo se soddisfa le seguenti condizioni: sulla base dei dati scientifici disponibili il tipo d’impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori; il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica che non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili il suo impiego non induce in errore i consumatori.
In particolare, l’allegato I definisce le varie categorie funzionali di additivi alimentari: gli edulcoranti, i coloranti, i conservanti, gli antiossidanti, i regolatori dell'acidità, gli antiagglomeranti, ecc. L’All. II contiene gli additivi che possano essere immessi sul mercato in quanto tali ed utilizzati negli alimenti, mentre solo quelli inclusi nell’Allegato III potranno essere utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi e negli aromatizzanti alimentari. Prima di incorporare tutti gli additivi alimentari negli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento, la Commissione deve esaminare tutte le autorizzazioni esistenti in base a criteri quali la quantità consumata, la necessità tecnologica e l'eventualità che i consumatori siano indotti in errore.
Il regolamento si applica a decorrere dal 20 gennaio 2010. Tuttavia, le nuove valutazioni dell'elenco comunitario degli additivi alimentari (allegato II) e dell'elenco degli additivi alimentari il cui uso è autorizzato negli additivi ed enzimi alimentari (allegato III) dovranno essere terminate entro il 1° gennaio 2011. (fonte: presidenza del Consiglio dei ministri)
